Ordine delle Lame Scaligere
Sala d'Arme di Scherma Storica Medievale


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Regolamento organico

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CAPO I : Attività

Articolo 1 - L’attività dell’Ordine delle Lame Scaligere avendo come obiettivo praticare, supportare e diffondere la disciplina della scherma occidentale, si svolge in tre settori fondamentali:
1. scherma storica;
2. scherma teatrale e spettacolistica,
3. preparazione recitativa teatrale e spettacolistica.
L’Ordine delle Lame Scaligere non ha scopo di lucro ed ha per oggetto il promuovere, praticare e diffondere la disciplina della scherma storica occidentale sotto ogni profilo: marziale, sportivo, culturale e spettacolistico.

 

CAPO II : La scherma storica

Articolo 2 – La scherma storica è la sperimentazione pratica delle tecniche occidentali di combattimento armato e disarmato desunte dalla trattatistica manoscritta e stampata. La scherma storica nell’Ordine delle Lame Scaligere si pratica con armi di sicurezza e protezioni adeguate per il combattimento libero a contatto pieno; con riproduzioni di armi vere per il combattimento d’accademia a colpo controllato.

Articolo 3 – La direzione dell’attività connessa alla scherma storica è demandata ad un Maestro d’Armi, il quale provvederà a nominare tra i suoi allievi più anziani il Vicario, che lo sostituirà in caso di inattività temporanea.

Articolo 4 - Un Maestro d’Armi dell’Ordine delle Lame Scaligere deve essere fornito di almeno uno dei diplomi magistrali (Magistro Scholare, Magistro o Magistro Re) rilasciato dall’Accademia nazionale di Scherma di Napoli. Un Maestro d’Armi con la qualifica quantomeno di Magistro, può conferire delega di Istruttore per la durata di un anno (eventualmente rinnovabile) a chi ritiene opportuno: costui godrà del titolo di Maestro d’Armi per la durata della sua delega, potendo anche partecipare all’Assemblea dei Magistri.

Articolo 5 – La pratica della scherma storica deve essere svolta nei locali preposti dall’Ordine a tale esercizio, o, eccezionalmente, in altri luoghi stabiliti in via esclusiva dal Maestro d’Armi, sempre in sua presenza o di quella del Vicario.
I membri dell’Ordine, che dovessero praticare la scherma storica al di fuori di queste circostanze o senza specifica autorizzazione del Maestro d’Armi, lo faranno a loro rischio e pericolo e si assumeranno ogni responsabilità per eventuali incidenti.

Articolo 6 – Nella Sala d’Armi, o comunque durante gli allenamenti, è fatto divieto tassativo di combattere senza l’autorizzazione e la supervisione del Maestro d’Armi o del Vicario. A sua discrezione e motivandolo verbalmente all’interessato, il Maestro d’Armi può allontanare qualunque praticante dalla Sala.

Articolo 7 – E’ fatto divieto tassativo di battersi con armi affilate o aguzze.

Articolo 8 – Il comportamento nella Sala d’Armi deve essere corretto, sereno e amichevole. Non saranno tollerati alterchi e discussioni in Sala tra i Compagni d’Arme.

Articolo 9 – E’ vietato far maneggiare a eventuali ospiti della Sala armi o attrezzature (proprie o dell’Ordine) senza l’autorizzazione del Maestro d’Armi o del Vicario.

 

CAPO III : La scherma teatrale e spettacolistica

Articolo 10 – La scherma teatrale consiste nella creazione e preparazione di giochi schermistici (coreografie di combattimento), basate sui principi della scherma storica, da eseguirsi in manifestazioni, palii storici, rievocazioni, opere teatrali e cinematografiche, o esibizioni analoghe.

Articolo 11 - La direzione dell'attività connessa alla scherma teatrale è demandata al Capitano di Ventura dell’Ordine il quale provvederà a nominare tra i suoi collaboratori più anziani il suo Sergente, che lo sostituirà in caso di inattività temporanea.

Articolo 12 - Il Capitano di Ventura dell’Ordine delle Lame Scaligere deve essere fornito quantomeno del diploma di Magistro Scholare rilasciato dall'Accademia nazionale di Scherma di Napoli.

Articolo 13 - Gli allenamenti connessi all'attività spettacolistica si terranno negli stessi luoghi preposti dall’Ordine per la pratica della scherma storica. I Compagni d'Arme, che si alleneranno senza la supervisione o la specifica autorizzazione del Capitano di Ventura o del Maestro d'Armi, lo faranno a loro rischio e pericolo e su di loro ricadrà ogni responsabilità per eventuali incidenti.

Articolo 14 - La condotta tecnica delle coreografie di combattimento sarà stabilita dal Capitano di Ventura, coadiuvato dal Maestro d'Armi.

Articolo 15 - Al Capitano di Ventura è demandata la scelta insindacabile dei Compagni d'Arme da utilizzarsi nelle rappresentazioni dell’Ordine.
Eccezionalmente esso potrà servirsi anche dell'opera di persone esterne all’Ordine, sentito prima il parere del Maestro d'Armi.

Articolo 16 - Nelle uscite in pubblico dell’Ordine delle Lame Scaligere l'organizzazione e la direzione è demandata al Capitano di Ventura al quale ogni Compagno d'Arme deve fornire disponibilità e collaborazione.

Articolo 17 - Durante le esibizioni pubbliche è vietato far maneggiare ai non Compagni d'Arme armi o attrezzature, dell’Ordine o personali, senza l'autorizzazione del Capitano di Ventura, del Maestro d'Armi o dei loro rispettivi assistenti.

 

CAPO IV : La preparazione recitativa teatrale e spettacolistica

Articolo 18 - La preparazione recitativa teatrale e spettacolistica consiste nello studio e nella creazione di scene recitate che vadano a fondersi con le dinamiche della scherma teatrale, basata sullo studio dei personaggi e della vita nel luogo e nel periodo storico rappresentati, da eseguirsi in manifestazioni, palii storici, rievocazioni, opere teatrali e cinematografiche, o esibizioni analoghe.

Articolo 19 - La direzione dell'attività connessa alla preparazione teatrale è demandata al Capitano di Ventura dell’Ordine il quale provvederà a selezionare il Regista che si occuperà della creazione delle scene e ad organizzare e coadiuvarne l’attività.

Articolo 20 - Gli allenamenti connessi all'attività teatrale si terranno negli stessi luoghi preposti dall’Ordine per la pratica della scherma storica salva valutazione di sede più consona alla ricreazione dell’evento.

Articolo 21 - La condotta generale delle scene sarà stabilita dal Capitano di Ventura, coadiuvato dal Maestro d'Armi.

Articolo 22 - Al Capitano di Ventura è demandata la scelta insindacabile dei Teatranti da utilizzarsi nelle rappresentazioni dell’Ordine.
Eccezionalmente esso potrà servirsi anche dell'opera di persone esterne all’Ordine, sentito prima il parere del Maestro d'Armi.

Articolo 23 - Nelle uscite in pubblico dell’Ordine delle Lame Scaligere l'organizzazione e la direzione è demandata al Capitano di Ventura al quale ogni Teatrante deve fornire disponibilità e collaborazione.

Articolo 24 - Durante le esibizioni pubbliche è vietato far maneggiare ai non componenti dell’Ordine materiali o attrezzature, dell’Ordine o personali, senza l'autorizzazione del Capitano di Ventura, del Maestro d'Armi o dei loro rispettivi assistenti.

 

CAPO V: La gerarchia

Articolo 25 - Nell’Ordine delle Lame Scaligere, limitatamente alla pratica effettiva della scherma storica, vige un principio gerarchico che impone il controllo e il coordinamento da parte dei Compagni d'Arme di grado superiore e l'obbedienza e la collaborazione da parte dei Compagni d'Arme di grado inferiore.

Articolo 26 - I gradi dell’Ordine delle Lame Scaligere sono dieci e sono rappresentati da vessilli di diverso colore:
1. Novizio (vessillo bianco);
2. Scudiero (vessillo verde);
3. Allievo (vessillo azzurro);
4. Adepto (vessillo blu);
5. Duellante di III grado (vessillo viola);
6. Duellante di II grado (vessillo rosso);
7. Duellante di I grado (vessillo giallo);
8. Magistro Scholare (vessillo argentato);
9. Magistro (vessillo dorato);
10. Magistro Re (vessillo dorato bordato d’argento).

Articolo 27 - L'avanzamento di grado all’interno nell’Ordine è subordinato al superamento di prove teoriche e pratiche stabilite dal Maestro d'Armi.

 

CAPO VI: Il giudizio

Articolo 28 – Nel caso in cui un membro dell’Ordine delle Lame Scaligere tenga un comportamento scorretto limitatamente al rapporto con altri membri o con organi dell’Ordine stesso, esso dovrà sottoporsi al giudizio del Assemblea dei Magistri e, in caso di effettiva colpevolezza, subire le relative sanzioni.
Parimenti al giudizio dell’Assemblea dei Magistri dovranno sottoporsi i membri dell’Ordine tra i quali sono nate controversie nell'ambito dell’Ordine stesso.

Articolo 29 - Qualunque membro dell’Ordine può sollevare una questione giudiziale presso l’Assemblea dei Magistri. I membri dell’Assemblea dei Magistri hanno l'obbligo di farlo nel caso in cui si trovino a essere testimoni di azioni scorrette.

Articolo 30 - L'Assemblea dei Magistri, in funzione giudicante, è presieduta dal Maestro d’Armi Generale, che dovrà essere sostituito in qualunque caso di impedimento da un Maestro d’Armi da egli delegato.

Articolo 31 - In caso di giudizio di un membro dell’Ordine per azioni scorrette, si attua la seguente procedura:
1. vengono nominati un difensore, che sarà l'imputato stesso o un membro di sua fiducia, e un accusatore, ovvero il membro che ha sollevato la questione giudiziale;
2. accusatore e difensore, a turno, produrranno le prove e interrogheranno eventuali testimoni;
3. l'Assemblea dei Magistri giudicherà la colpevolezza o la non colpevolezza a scrutinio segreto, con l'esclusione dal voto di imputato, difensore e accusatore.

Articolo 32 - In caso di giudizio di una controversia tra membri dell’Ordine, si attua la seguente procedura:
1. attore e convenuto, a turno, daranno la loro versione dei fatti, producendo le prove e le testimonianze;
2. l'Assemblea dei Magistri stabilirà la ragione dell'uno o dell'altro a scrutinio segreto, con l'esclusione dal voto di attore e convenuto;
3. Il Maestro d’Armi Generale, sulla base del giudizio dell'Assemblea dei Magistri, stabilirà i provvedimenti da prendersi in ordine alla controversia giudicata;

 

CAPO VII : Le Sanzioni

Articolo 33 - Nell’Ordine delle Lame Scaligere le Sanzioni sono:
1. l'ammonimento pubblico;
2. la pena pecuniaria;
3. la limitazione o preclusione di attività;
4. l'espulsione.

Articolo 34 - L'ammonimento pubblico consiste nell'esposizione presso la Sala d'Armi di un documento scritto nel quale si richiama espressamente un Compagno d'Arme, descrivendone l'azione scorretta da cui è scaturita la sanzione.
L'ammonimento pubblico è inferto al Compagno d'Arme qualora creasse ripetutamente confusione, distrazione o scontri verbali durante gli allenamenti.

Articolo 35 - La pena pecuniaria consiste nel versamento all’Ordine da parte di un Compagno d'Arme o di una somma di denaro in riparazione di una determinata azione scorretta.
La base di tale pena varia in conformità al grado del reo ed è stabilita nelle seguenti cifre:
a. Novizio = euro 25,00
b. Scudiero = euro 30,00
c. Allievo = euro 35,00
d. Adepto = euro 40,00
e. Duellante di III grado = euro 45,00
f. Duellante di II grado = euro 50,00
g. Duellante di I grado = euro 55,00
h. Magistro Scholare = euro 60,00
i. Magistro = euro 65,00
j. Magistro Re = euro 75,00
La pena pecuniaria è inferta al Compagno d'Arme qualora:
1. causasse litigi o scontri verbali plateali con altri Compagni d'Arme o terze persone durante manifestazioni pubbliche;
2. trattasse negligentemente materiale schermistico o spettacolistico proprio o dell’Ordine durante manifestazioni pubbliche, fatta salva l'eventuale riparazione del danno;
3. non prestasse fede agli impegni presi relativamente alla partecipazione agli eventi pubblici dell’Ordine, senza dare un tempestivo e motivato preavviso al Capitano di Ventura;
4. non obbedisse o creasse intralcio al Capitano di Ventura nella gestione delle rappresentazioni pubbliche.

Articolo 36 - La limitazione o preclusione da alcune attività dall’Ordine e viene inferta al membro dell’Ordine qualora il Maestro d’Armi o il Capitano di Ventura reputino necessario contenere temporaneamente o definitivamente la possibilità a partecipare ad alcune attività dell’Ordine.
Il Maestro d’Armi e il Capitano di Ventura devono motivare la limitazione o la preclusione sia al membro dell’Ordine oggetto della questione, sia all’Assemblea dei Magistri che al Direttivo dell’Ordine.

Articolo 37 - L'espulsione consiste nella perdita irreversibile dello status di membro dell’Ordine delle Lame Scaligere.
L'espulsione viene inferta al membro dell’Ordine qualora:
1. abusasse, a puro scopo personale, del nome o del patrimonio dell’Ordine;
2. causasse negligentemente o dolosamente, praticando la scherma, danni fisici ad altri, membri dell’Ordine o terze persone;
3. causasse dolosamente danni a beni di proprietà dell’Ordine, di altri membri o di terzi;
4. causasse risse durante le manifestazioni pubbliche.

 

CAPO VIII: Disposizioni in merito ai rimborsi spese

Articolo 38 - La definizione del rimborso spese da concordare con il committente è demandata al Direttivo dell’Ordine, su proposta vincolante del Capitano di Ventura, sulla base degli elementi che egli riterrà opportuni e considerando il numero di Compagni d’Arme e Teatranti necessari o disponibili, la tipologia dell'evento, e quant'altro sia applicabile. La decisione contraria della maggioranza dei membri del Direttivo dell’Ordine prevarrà sulla proposta vincolante del Capitano di Ventura.

Articolo 39 - Per ogni evento una parte del rimborso sarà sempre depositata nella cassa dell’Ordine delle Lame Scaligere. Questa quota sarà pari al 20% del rimborso totale, cui siano state sottratte le spese di trasporto, vitto e alloggio o altra spesa specifica documentata.

Articolo 40 - Tutti i Compagni d’Arme di grado uguale o superiore allo Scudiero ed i Teatranti, convocati dal Capitano di Ventura a partecipare ad un evento e che effettivamente vi partecipino con almeno una coreografia di combattimento o recitando un ruolo principale, hanno diritto ad un rimborso forfetario qualora al termine dell’anno spettacolistico siano in regola con l'iscrizione all'Ordine. La quota spettante a ciascun Compagno d’Arme o Teatrante è proporzionale all’attività svolta durante gli eventi dell’anno, secondo giudizio del Capitano di Ventura, ed è richiedibile per rimborsi spese riguardanti l’acquisto di materiale schermistico o spettacolistico proprio.

Articolo 41 - I collaboratori esterni si dividono in due categorie: i professionisti che prestano la loro opera in ausilio all’Ordine delle Lame Scaligere e i collaboratori spontanei. I primi fissano il loro compenso e questo viene contrattato assieme al Capitano di Ventura e al committente, non rientrando nelle quote dell’Ordine delle Lame Scaligere. I collaboratori spontanei, quando recitino un ruolo principale con un considerevole apporto artistico, hanno diritto ad un rimborso decretato dal Capitano di Ventura: la loro quota sarà compresa tra quelle dell’Ordine delle Lame Scaligere e sarà dichiarata dal Capitano di Ventura in fase di descrizione dell'ingaggio.

Articolo 42 – Il computo del totale spettante ad ogni membro del gruppo verrà calcolato per gli spettacoli compresi dall’1 gennaio al 31 dicembre e pagati entro il 28 febbraio dell’anno successivo. Le spese di trasporto, vitto e alloggio saranno invece corrisposte al momento della ricezione del compenso.

 

CAPO IX: Disposizioni finali

Articolo 43 – Il presente Regolamento Organico è parte integrante dello Statuto e come tale forma legge per tutti i componenti dell’Ordine delle Lame Scaligere.





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Andrea Perazzani 2009