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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 1 – Denominazione
E’ costituita un’Associazione sportiva e culturale ai sensi degli art. 14 e succ. e art. 36 e succ. del Codice Civile, denominata “Ordine delle Lame Scaligere associazione sportiva dilettantistica e associazione di rievocazione storica”.
Il simbolo dell’Associazione è uno scudo trinciato, recante, nella partizione sinistra, un sinistro-cherio argento in campo rosso e, nella partizione destra una scala a cinque pioli oro in campo blu, a rappresentare la città di Verona.
Il motto dell’Ordine delle Lame Scaligere è “Memento Audere Semper”.
I colori dell’Associazione sono il rosso ed il bianco.
Articolo 2 – Scopo
1. L'Associazione non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti tra i soci, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
2. L'Associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione dell’attività sportiva e marziale connessa alla pratica della scherma storica, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la realizzazione e l’organizzazione di ogni forma di attività agonistica e non, e di ogni altro tipo di attività motoria, utile a promuovere la conoscenza e la pratica della scherma storica stessa, inclusa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica di tale disciplina. Per un miglior raggiungimento degli scopi sociali, potrà, anche, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della disciplina della scherma storica. Nella propria sede, potrà inoltre svolgere, previa delibera assembleare, altre attività ricreative in esclusivo favore dei propri soci, compresa anche la gestione di un posto di ristoro.
3. L’Associazione ha inoltre per finalità la diffusione culturale legata alla scherma storica, tramite attività teatrali, spettacolistiche e didattiche.
4. L’Associazione ha anche finalità rievocative, volendo ricreare attraverso il proprio studio e ricerca, particolari della vita civile e militare del basso medioevo.
5. L'Associazione è ispirata a principi di democrazia e di pari opportunità e caratterizzata dall'elettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli associati ed inoltre dall'obbligatorietà della predisposizione e approvazione da parte degli organi sociali del rendiconto economico finanziario.
6. Per garantire la propria autonomia, l’Ordine delle Lame Scaligere:
a. non ammette al suo interno la costituzione di correnti organizzate da partiti politici o da altri organismi estranei;
b. non può operare in alcuno modo presso sedi di partiti politici ed organismi affiliati;
c. non può ospitare nelle sue sedi attività di partito.
L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del C.I.O., del C.O.N.I, della F.I.E. nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione Italiana Scherma.
Articolo 3 – Durata e Sede
La durata dell’Associazione viene stabilita a tempo indeterminato e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera assunta dall'assemblea straordinaria dei propri soci.
L’Ordine delle Lame Scaligere ha sede in Pescantina (VR), in via Giovanni Pascoli, 10.
Articolo 4 – Soci – Norme d’ammissione
L’Ordine delle Lame Scaligere è composto da:
a. Soci Ordinari: si distinguono essenzialmente in due distinte categorie:
I. Soci Ordinari Duellanti, ovvero coloro che hanno almeno due anni continuativi (ovvero 120 lezioni) di frequentazione delle lezioni di scherma storica, pagano regolarmente la quota associativa e abbiano sottoscritto la richiesta di tesseramento alla Federazione Italiana Scherma; il Consiglio Direttivo si riserva il diritto di ammettere tra i Soci Duellanti, soci che non abbiano ancora acquisito tutti i requisiti sopra esposti; i Soci Duellanti hanno diritto di voto.
II. Soci Ordinari Allievi, ovvero coloro che hanno almeno una anno continuativo (ovvero 60 lezioni) di frequentazione delle lezioni di scherma storica, pagano regolarmente la quota associativa e abbiano sottoscritto la richiesta di tesseramento alla Federazione Italiana Scherma; il Consiglio Direttivo si riserva il diritto di ammettere tra i Soci Allievi, soci che non abbiano ancora acquisito tutti i requisiti sopra esposti; i Soci Allievi hanno diritto di voto.
b. Soci Principianti ovvero coloro che pagando la quota associativa, praticano materialmente le attività dell’Associazione; i Soci Principianti non hanno diritto di voto.
c. Soci Onorari/Membri d’onore, ovvero coloro i quali vengono nominati tali dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per speciali benemerenze acquisite nei confronti dell’Associazione o per particolari meriti. La nomina è permanente, solleva l’associato dal pagamento della quota annuale ma non conferisce diritto al voto nelle assemblee dell’Associazione.
d. Soci Sostenitori, ovvero coloro i quali, per puro spirito di supporto all’attività svolta dall’Associazione e di adesione ai suoi scopi istituzionali, versano spontaneamente una quota, stabilita dal Consiglio Direttivo, a favore dell’Associazione. I soci Sostenitori non hanno diritto di voto nelle Assemblee.
1. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci, le persone fisiche che intendono partecipare alle attività svolte dall’Associazione.
2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno compilare un'apposita domanda.
3. La validità della qualità di Socio Ordinario è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo una volta che lo stesso ne abbia accertato i requisiti sopra citati. La eventuale valutazione negativa espressa dal Consiglio Direttivo deve sempre essere motivata e contro la stessa è ammesso ricorso all’Assemblea generale.
4. Nel caso di un minorenne, la domanda di ammissione a socio dovrà essere sottoscritta dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne. I genitori, rappresentanti del socio minorenne, possono partecipare alle assemblee senza diritto di voto.
5. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
6. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo limitato.
Articolo 5 – Diritti dei Soci
1. Tutti i soci maggiorenni godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali. Tutti i Soci Ordinari maggiorenni hanno diritto al voto nelle assemblee elettive per cariche sociali. Tali diritti verranno automaticamente acquisiti anche dal Socio Ordinario minorenne alla prima assemblea utile svolta dopo il raggiungimento della maggiore età.
2. Il Socio Ordinario Duellante maggiorenne avrà il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’Associazione in base a quanto previsto nel presente Statuto.
3. La qualifica di socio dà diritto a partecipare a tutte le attività sociali.
Articolo 6 – Decadenza dei soci
1. I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:
a) dimissioni;
b) morosità protrattasi per oltre tre mesi dalla scadenza del termine fissato per il pagamento della quota associativa;
c) radiazione deliberata dal consiglio direttivo.
d) scioglimento dell’Associazione ai sensi dell’art. 20 del presente statuto.
2. Il provvedimento di radiazione di cui alla lettera c), dovrà essere ratificato dall'Assemblea straordinaria, appositamente convocata, e rimane sospeso sino alla data del suo svolgimento. Nel corso di tale Assemblea, alla cui seduta dovrà essere convocato il socio in capo al quale è stato emesso il provvedimento, si procederà in contraddittorio con lo stesso per l’esame dei fatti specifici che lo hanno generato.
3. L'associato radiato non potrà più essere ammesso nell'Associazione.
Articolo 7 – Organi dell’Associazione
Gli organi sociali sono:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Presidente;
c) il Consiglio Direttivo.
Articolo 8 – Assemblea dei soci
1. L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione e può essere convocata in forma ordinaria e straordinaria. Quando è regolarmente costituita le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. Dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque, in altro luogo idoneo a garantire la più agevole partecipazione degli associati.
3. Potrà essere convocata mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data fissata per il suo svolgimento e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora e l'ordine del giorno, con le materie da trattare.
4. L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è valida in prima convocazione con la partecipazione della metà degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione, a distanza di almeno un’ora, con qualsiasi numero di presenti.
5. Salvo nel caso di scioglimento dell’Associazione, devoluzione del patrimonio, approvazione e modificazione dello Statuto, l’Assemblea delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
6. Le assemblee devono essere presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o in caso di sua assenza o impedimento, da un suo delegato appartenente al Consiglio Direttivo.
7. L’Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell’Assemblea con funzione elettiva per la designazione delle cariche sociali, le suddette funzioni non potranno essere attribuite a candidati.
8. Il Presidente dell'Assemblea dirige e regola le discussioni, stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni, cura la predisposizione di un apposito verbale, che sarà da lui sottoscritto congiuntamente al segretario.
9.Tale verbale sarà consultabile dai soci che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo.
Articolo 9 - Partecipazione alle Assemblee
1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
2. Nelle Assemblee hanno diritto di voto i soci Ordinari come specificato nell’art. 4 del presente Statuto.
3. La morosità di un socio deve essere dichiarata dal Consiglio Direttivo prima dell’Assemblea.
4. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
Articolo 10 - Assemblea ordinaria
1. Sono compiti dell’Assemblea in seduta ordinaria:
a) eleggere il Consiglio Direttivo;
b) approvare gli indirizzi e le direttive generali dell’Associazione;
c) approvare il rendiconto economico-finanziario;
d) deliberare su tutti gli altri argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’Associazione che non rientrino nella competenza dell’Assemblea straordinaria.
2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno, prima dalla chiusura dell’esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario.
Articolo 11 - Assemblea straordinaria
1. L’Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
a. approvazione e modificazione dello Statuto sociale e dei regolamenti sociali;
b. atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
c. ratificare la radiazione di un socio.
2. La sua convocazione potrà essere richiesta dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
3. Potrà anche essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno tre quarti dei Soci Ordinari all’atto della richiesta ed alla stessa data non soggetti a provvedimenti disciplinari, che ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.
4. In caso di approvazione e modificazione dello Statuto sociale, l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza dei tre quarti dei Soci Ordinari e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Articolo 12 - Il Presidente
1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, la dirige e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’ autonomia degli altri organi sociali. Vigila sull’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio.
2. Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.
3. Presiede le Assemblee ordinarie e straordinarie nei modi e nei termini previsti dal presente Statuto.
4. Convoca e presiede con diritto di voto il Consiglio Direttivo, previa formulazione dell’ordine del giorno, garantisce e vigila sull’esecuzione delle deliberazioni adottate.
5. Nel caso di sue dimissioni o impedimento definitivo, il Consiglio Direttivo decade immediatamente e il Vice Presidente è tenuto a convocare l’Assemblea nei modi e nei termini di cui al presente Statuto.
Articolo 13 - Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri eletti. Nomina nel proprio ambito, il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.
2. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri. La sua convocazione deve avvenire mediante comunicazione inviata dal Presidente o da chi ne fa le veci a tutti i Consiglieri con lettera raccomandata o per posta elettronica o per fax o telegramma. L’avviso deve contenere l’indicazione degli argomenti dell’ordine del giorno. In casi urgenti è possibile la convocazione con i mezzi sopra indicati con preavviso di almeno 48 ore.
3. E’ presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza o di impedimento temporaneo, dal Vice Presidente.
4. E’ validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità è determinante il voto di chi presiede la seduta.
5. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da tutti i Consiglieri. Lo stesso deve essere messo a disposizione dei soci che ne facciano richiesta.
6. I Consiglieri che senza giustificato motivo non intervengono alle sedute consiliari per più di tre volte consecutive, decadono dalla carica.
7. Nel caso che, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio, si procederà alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria per la nomina del nuovo/i consigliere/i. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministraizone ordinaria dell'Associazione, il consiglio proseguirà carente dei sui componenti fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza originariamente prevista per i Consiglieri sostituiti.
Art. 14 Compiti del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione ed esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli espressamente demandati all’Assemblea.
In particolare:
a) delibera sulle domande di ammissione dei Soci;
b) predispone il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
c) fissa le date delle Assemblee ordinarie dei soci da convocare almeno una volta all'anno e dell’Assemblea straordinaria ai sensi dell’art. 6, comma 2, e dell’art. 11;
d) redige gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
e) adotta i provvedimenti disciplinari;
f) delibera in merito alla scelta e all’attività dei Magistri di scherma storica e degli altri istruttori;
g) stabilisce l’ammontare delle quote sociali;
h) attua le finalità previste dallo Statuto e le decisioni dell’Assemblea dei soci.
Articolo 15 - Decadenza del Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo decade:
a) per dimissioni o impedimento definitivo del Presidente;
b) per dimissioni della metà più uno dei componenti o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente.
2. In tal caso dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l’Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.
Articolo 16 - Cariche sociali
1. Il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall’Assemblea in seduta ordinaria, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
2. Possono ricoprire cariche sociali i soli Soci Ordinari Duellanti, maggiorenni, che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati, da parte del C.O.N.I. o di una qualsiasi delle federazioni sportive nazionali ad esso aderenti, a provvedimenti di radiazione o squalifiche e sospensioni superiori a 2 anni.
3. I soci eletti, pena l’immediata decadenza, non possono ricoprire cariche sociali in altre società ed associazioni con scopi affini o sportive dilettantistiche nell’ambito della Federazione Italiana Scherma.
Articolo 17 - Il Segretario
Il Segretario cura l'esecuzione delle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo e redige i verbali delle riunioni.
Art. 18 – Il Tesoriere
Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Tesoriere che cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti.
Articolo - 19 - Il rendiconto economico finanziario
1. Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico finanziario dell’Associazione da sottoporre all’approvazione assembleare.
2.Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati presso la sede dell’Associazione almeno otto giorni prima dell’Assemblea ordinaria.
Articolo 20 - Anno sociale
L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano l’1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
Articolo 21 - Patrimonio
I mezzi finanziari sono costituiti da beni mobili ed immobili, dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi ordinari e straordinari di enti ed associazioni pubblici e privati, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività commerciali e non organizzate dall’Associazione.
Articolo 22 - Clausola compromissoria
1. Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale costituito secondo quanto stabilito ai commi seguenti.
2. Il Collegio Arbitrale è composto di tre membri, dei quali due da nominarsi uno per ciascuna delle parti contendenti ed il terzo, con funzioni di Presidente, da nominarsi d’accordo fra i primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente della Commissione Unica d’Appello della Federazione Italiana Scherma, il quale provvederà anche a designare l’arbitro di parte qualora quest’ultima non vi abbia provveduto.
3. Il Collegio Arbitrale deciderà secondo diritto.
4. Il lodo deve essere emesso entro 120 giorni dalla costituzione del Collegio Arbitrale, salvo proroghe da concedersi dalle parti in presenza di giustificati motivi.
5. Per quanto non contemplato valgono le norme degli artt. 810-826 c.p.c..
Articolo 23 - Scioglimento dell'Associazione
1. Nel caso di scioglimento dell’Associazione l’Assemblea straordinaria fissa le modalità della liquidazione e provvede alla nomina di un liquidatore, fissandone i poteri.
2. La convocazione dell’Assemblea straordinaria per lo scioglimento dell’Associazione potrà essere richiesta da almeno tre quarti dei Soci Ordinari e con esclusione delle deleghe.
3. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei soci Ordinari, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno tre quarti dei Soci Ordinari esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.
4. L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.
5. Il patrimonio residuo sarà devoluto a fini sportivi, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 24 - Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Scherma a cui l’Associazione è affiliata, del C.O.N.I. ed in subordine le norme del Codice Civile.
Articolo 25 - Competente per le controversie coi terzi è il Foro di Verona.
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